ACCESSO AGLI ATTI
L'accesso documentale, o “agli atti”, previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990 permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una pubblica amministrazione/ gestore di pubblico servizio riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
Esclusioni e limiti all'accesso agli atti
L’art. 24 della L. 241/1990 disciplina i casi in cui il diritto di accesso è escluso; in generale non può essere richiesto l’accesso a informazioni che non siano già organizzate in documenti materialmente esistenti in qualsiasi forma né non sono ammesse istanze di accesso che siano finalizzate a un controllo generico dell’operato della pubblica amministrazione.
Come esercitare il diritto
L’Istanza di Accesso agli atti va indirizzata all'indirizzo di posta elettronica: segreteria@siiato2.it o, in alternativa, al seguente indirizzo PEC: segreteriasii@arubapec.it ovvero a mezzo fax al n. 0744/448724, ovvero, infine, depositando la suddetta Istanza, personalmente o tramite posta, presso l'ufficio protocollo di SII Società consortile per azioni sito in Via I Maggio n. 65 - 05100 - Terni.
Spese rilascio documenti
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione.
Il procedimento
La S.I.I. decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, presentare istanza di riesame al difensore civico.
Normativa di riferimento
Artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241
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